Il regolamento di Arbitrato

PREMESSA
Casi di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento si applica qualora ciò sia previsto nella convenzione di arbitrato. Se la convenzione fa rinvio al Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti di Roma, il rinvio stesso è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
Fuori dei casi sopra previsti, il Regolamento si applica qualora venga depositata dalla parte che ne ha interesse la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal presente regolamento e purché l’altra parte accetti la proposta, ovvero quando le parti presentino una domanda congiunta di arbitrato al Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti di Roma o facciano comunque concorde richiesta di applicazione del presente Regolamento.

ART. 1 - LA DOMANDA INTRODUTTIVA
ART. 1.1
La parte (definita Attore) che intende promuovere un procedimento di arbitrato dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, una domanda sottoscritta in originale per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri. La domanda dovrà essere in regola con la normativa fiscale vigente ed alla stessa dovranno essere allegati tutti i documenti che l’attore ritenga utile depositare, purché specificamente indicati nel testo della stessa. L’Attore dovrà altresì depositare una copia dei documenti per ciascuna altra parte e per ciascun arbitro. In mancanza di espressa diversa indicazione l’arbitrato richiesto si intenderà rituale di diritto.
ART. 1.2

La Domanda contiene:

a) il nome e il domicilio delle parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante), tutte le altre indicazioni utili per un rapido contatto delle parti (numeri telefonici, di fax, indirizzi e-mail) e una dichiarazione in ordine all’eventuale possesso della firma digitale;
b) l’indicazione del rapporto giuridico cui la controversia si riferisce, l’esposizione dei fatti e l’indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore;
c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l’invito alla controparte ad accettare l’arbitrato della Camera Arbitrale;
d) le opportune precisazioni sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e l’elenco dei documenti che l’Attore ritenga utile allegare;
f)  la designazione dell’arbitro o, nel caso dell’ arbitro unico, le indicazioni utili per la sua scelta;
g) la procura conferita al difensore, se nominato.

ART. 1.3

Ove l’Attore intenda avvalersi degli effetti sostanziali ricollegati dalla legge alla domanda introduttiva della procedura arbitrale, quali l’effetto impeditivo della decadenza o interruttivo della prescrizione, o intenda trascrivere la domanda, potrà, in deroga all’art. 2.2 del presente Regolamento, notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, provvedendo successivamente a depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale l’originale notificato di detta domanda unitamente ai documenti alla stessa allegati e nella stessa indicati, oltre alle copie della Domanda e dei documenti per ciascuna altra parte e per ciascun arbitro.

ART. 1.4

All’atto del deposito della Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO, DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
ART. 2.1

La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d’ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro tenuto cronologicamente.

ART. 2.2

Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, la Segreteria trasmette in copia al Convenuto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata la Domanda ricevuta, anche se previamente notificata ad istanza dell’attore, e i relativi allegati dallo stesso depositati, con invito a procedere alla comunicazione della propria Risposta, che dovrà essere depositata presso la Segreteria nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento di detta Raccomandata A.R. o posta certificata. Alla risposta debbono essere allegati tutti i documenti che il convenuto ritenga utile depositare, purché debitamente indicati nel testo della stessa. Il Convenuto deve inoltre depositare tante copie della Risposta e dei documenti quante sono le altre parti e quanti sono gli arbitri. Ove il Convenuto intenda avvalersi degli effetti sostanziali ricollegati dalla legge alla domanda introduttiva della procedura arbitrale, o intenda trascrivere la domanda proposta nei confronti dell’Attore o del Terzo chiamato in causa, potrà, notificare direttamente la Domanda all’Attore o al Terzo a mezzo di ufficiale giudiziario, provvedendo a depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale, sempre entro il predetto termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della Raccomandata A.R. o della posta certificata a mezzo della quale gli è stata comunicata la domanda di arbitrato, l’originale notificato di detta Risposta, ovvero un secondo originale appositamente predisposto, unitamente ai documenti alla stessa allegati e nella stessa indicati, oltre alle copie della Risposta e dei documenti per ciascuna altra parte e per ciascun arbitro.

ART. 2.3

La Risposta deve essere in regola con la normativa fiscale e contenere:
a) il nome ed il domicilio della parte convenuta (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante),tutte le altre indicazioni utili per un rapido contatto delle parti (numeri telefonici, di fax, indirizzi e-mail) e una dichiarazione in ordine all’eventuale possesso della firma digitale;
b) le opportune precisazioni sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
c) la formulazione della difesa, nella quale il Convenuto deve comunque prendere posizione sui fatti posti dall’Attore a fondamento delle proprie pretese; d) l’eventuale Domanda riconvenzionale con l’esposizione dei fatti e l’indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore, nonché, laddove consentito, la chiamata in causa di terzi;
e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e l’elenco dei documenti che il Convenuto ritenga utile allegare;
f) la designazione dell’arbitro o, nel caso di arbitro unico, l’indicazione degli elementi utili per la
sua scelta;
g) la procura conferita al difensore, se nominato.

ART. 2.4

Indipendentemente dalle eventuali notifiche effettuate su istanza del convenuto, la Segreteria provvede, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata alla comunicazione all’Attore della Risposta e dei documenti alla stessa allegati, nonché alla comunicazione al Terzo eventualmente chiamato in causa della Domanda e della Risposta e di tutti i documenti alle stesse allegati, con avvertimento all’Attore nei cui confronti sia stata proposta Domanda riconvenzionale o al Terzo chiamato in causa che gli stessi hanno facoltà di trasmettere alla Segreteria, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata
o posta certificata, una Replica contenente gli elementi di cui al comma 2.3 del presente articolo.

ART. 2.5

L’Attore, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga Domanda riconvenzionale, può trasmettere alla Segreteria e al Convenuto la propria Replica alla riconvenzionale con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta. Alla comunicazione al Convenuto della Replica e dei documenti alla stessa allegati provvede la Segreteria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata.

ART. 2.6

Il Terzo chiamato in causa, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della Domanda e della Risposta, può trasmettere alla Segreteria e al Convenuto la propria Replica con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta. Alla comunicazione al Convenuto e all’Attore della Replica e dei documenti alla stessa allegati provvede la Segreteria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata.

ART. 3 - DOMANDA CONGIUNTA
ART. 3.1

Nell’ipotesi di domanda proposta congiuntamente dalle parti, la stessa, in regola con la normativa fiscale vigente, dovrà essere depositata a cura di una delle parti presso la Segreteria della Camera Arbitrale unitamente ai documenti indicati nella successiva lettera e) e dovrà contenere:
a) il nome e il domicilio delle parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante), tutte le altre indicazioni utili per un rapido contatto delle parti (numeri telefonici, di fax, indirizzi e-mail) e una dichiarazione in ordine all’eventuale possesso della firma digitale;
b) l’indicazione del rapporto giuridico cui la controversia si riferisce, l’esposizione dei fatti e l’indicazione delle pretese e delle difese di ciascuna delle parti, con stima, anche sommaria, del loro valore;
c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, e/o la dichiarazione di accettare l’arbitrato della Camera Arbitrale;
d) le opportune precisazioni sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti da ciascuna delle parti e di tutti i documenti che le stesse intendono allegare alla domanda congiunta di arbitrato;
f) le determinazioni delle parti in ordine alla nomina del collegio arbitrale o dell’arbitro unico;
g) la procura conferita al/ai difensore/i, se nominato/i.

ART. 3.2
Le parti devono inoltre depositare tante copie della domanda congiunta e dei documenti quanti sono gli arbitri.
ART. 4 - ARBITRATO SOCIETARIO
ART. 4.1
Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, comma 1, d. lgs. n. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere senza indugio al competente registro delle imprese la domanda di arbitrato, anche se congiunta; allo stesso modo provvede a trasmettere, senza indugio, la Risposta che contenga una domanda riconvenzionale.
ART. 4.2
Qualora l’arbitrato sia disciplinato dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, in deroga a quanto previsto nell’articolo successivo, alla nomina dell’arbitro o degli arbitri provvede la Camera Arbitrale.
ART. 5 - NUMERO E NOMINA DEGLI ARBITRI – TIPO DI PROCEDURA
ART. 5.1

Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri e nell’ipotesi che le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all’art. 5.6, salva la facoltà della Camera Arbitrale, ove sussistano i requisiti in relazione alle caratteristiche della specifica fattispecie che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri. Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.

ART. 5.2

Quando la controversia deve essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti sono più di due o sono costituite da una pluralità di soggetti (c.d. arbitrato multiparti), ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre parti nel medesimo procedimento arbitrale e in mancanza di specifici accordi delle parti convenute circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale.
Qualora la convenzione di arbitrato preveda che gli arbitri siano nominati dalla Camera Arbitrale, quest’ultima, in modo indipendente dal numero delle parti convenute in arbitrato, nomina un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente.

ART. 5.3

Qualora si verta in un caso di litisconsorzio necessario e non siano convenute in arbitrato tutte le parti vincolate dalla convenzione di arbitrato, gli arbitri debbono ordinare alle parti l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio dagli stessi fissato; laddove le parti non ottemperino a detto ordine, l’arbitrato è dichiarato improcedibile. Si applica comunque l’art. 816 quater, co. 3, c.p.c..

ART. 5.4

Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nell’accordo arbitrale o altrimenti convenuto per iscritto di volere che, in deroga a quanto disposto dall’art. 824 bis c.p.c., la controversia sia definita dagli arbitri mediante una determinazione contrattuale, l’arbitrato sarà rituale.
Negli arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento e dell’art. 808 ter c.p.c. La determinazione contrattuale scritta degli arbitri irrituali esprime la volontà delle parti come se provenisse dalle parti stesse ed è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter, co. 2, c.p.c..

ART. 5.5

Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione dell’organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri.

ART. 5.6

La nomina dell’arbitro unico, in mancanza di accordo fra le parti, è fatta dalla Camera Arbitrale.

ART. 5.7

Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5.2 del presente Regolamento per gli arbitrati c.d. multiparti, la Segreteria, non appena in possesso delle comunicazioni di entrambe le parti di cui agli articoli che precedono ed adempiute le formalità di cui all’art. 2.1 del presente Regolamento, dà comunicazione della designazione agli arbitri di parte e li invita a procedere, entro 15 giorni e previa accettazione dell’incarico da comunicarsi nello stesso termine alla Segreteria, alla designazione del terzo arbitro, qualora ciò sia previsto dall’accordo arbitrale. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest’ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all’art. 6.1 del presente Regolamento.
Ove l’arbitro designato non intenda accettare l’incarico, dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria con urgenza e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, qualora la comunicazione di accettazione pervenga oltre 15 giorni la designazione si avrà come non accettata.

ART. 5.8

Se gli arbitri designati dalle parti non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro ovvero quando l’accettazione del terzo arbitro non pervenga entro il successivo termine di quindici giorni, ovvero quando la clausola demandi alla Camera Arbitrale detta nomina, ovvero quando la convenzione arbitrale non specifichi a chi competa la designazione del terzo arbitro, provvede direttamente alla nomina la Camera Arbitrale.

ART. 5.9

Della nomina la Segreteria dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata alle parti e all’arbitro così designato e lo invita a trasmettere alla Camera Arbitrale, entro 15 giorni, la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all’art. 6.1 del presente Regolamento.

ART. 5.10

Fatto salvo quanto sopra previsto, l’accettazione può essere resa da ciascun arbitro in occasione della prima udienza arbitrale ma, in tal caso, gli arbitri sono comunque tenuti, per evidenti ragioni organizzative, a comunicare alla Segreteria la propria intenzione di accettare la nomina entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina stessa, trasmettendo, entro il medesimo termine, la propria Dichiarazione di Indipendenza.

ART. 5.11

Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel termine stabilito, a tale nomina provvede la Camera Arbitrale su richiesta dell’altra parte. La Segreteria comunica l’avvenuta nomina, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata, alle parti ed
all’arbitro e invita quest’ultimo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all’art. 6.1 del presente Regolamento.

ART. 5.12

Negli arbitrati cd. multiparti, la nomina degli arbitri è regolata da quanto disposto negli artt. 5.2 e 5.3. del presente Regolamento e, in ogni caso, da quanto previsto nell’art. 816 quater c.p.c..

ART. 6 - ACCETTAZIONE DELL’ARBITRO – DECADENZA
ART. 6.1

L’arbitro designato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Camera Arbitrale, deve far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale, a mezzo fax seguito da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta certificata, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta oppure la propria intenzione di accettare la nomina.
L’accettazione o l’intenzione di accettare la nomina devono essere accompagnate da una dichiarazione, nella quale devono essere specificate le eventuali circostanze che possano influire
sulla sua indipendenza nell’assolvimento dell’incarico (“Dichiarazione d’Indipendenza”). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l’avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d’Indipendenza dell’arbitro.

ART. 6.2

Ove l’accettazione dell’incarico con la dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all’arbitro un nuovo termine per comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall’art. 7.5 del presente Regolamento.

ART. 6.3

L’arbitro che incorre nell’omissione di alcuno degli obblighi di cui al presente articolo decade ai sensi dell’art. 813 bis c.p.c..

ART. 7 - RICUSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO
ART. 7.1

Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione dell’arbitro
entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 6.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.

ART. 7.2

I motivi di ricusazione sono quelli indicati nell’art. 815 c.p.c..

ART. 7.3

Sull’istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, sentito l’arbitro ricusato.

ART. 7.4

Ove si ravvisi un comportamento negligente nell’espletamento delle proprie funzioni o ostruzionistico da parte dell’arbitro, la Camera Arbitrale, dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e nominarne altro in sua vece.

ART. 7.5

Salvo quanto disposto al successivo comma, la sostituzione dell’arbitro che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso dell’arbitrato, deve avvenire, entro 10 giorni dalla domanda della parte interessata, con le modalità previste per la nomina dell’arbitro sostituito.

ART. 7.6

Nei casi di rinuncia dell’arbitro all’incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione, di revoca dell’arbitro o di mancata accettazione da parte dell’arbitro dell’incarico entro i termini prescritti, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Camera Arbitrale che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell’arbitro.

ART. 8 - RESPONSABILITÁ DEGLI ARBITRI
ART. 8.1

La responsabilità dell’arbitro è regolata dall’art. 813 ter c.p.c..

ART. 8.2

L’arbitro è, in ogni caso, tenuto a risarcire i danni, anche di immagine e morali, causati al Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti.

ART. 9 - SEDE DEI PROCEDIMENTI – COMPUTO DEI TERMINI - TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO – RILEVANZA DEL TERMINE
ART. 9.1

Salva diversa volontà delle parti, la sede dei procedimenti di cui all’art. 1.1 del presente Regolamento è fissata in Roma presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

ART. 9.2

Per i procedimenti internazionali, la Camera Arbitrale può, ove ne ravvisi l’opportunità, fissare la sede in un luogo diverso da Roma.

ART. 9.3

Per il computo dei termini si richiama l’art. 155 c.p.c..

ART. 9.4

I termini per il compimento degli atti del processo arbitrale sono stabiliti dal presente regolamento e, salvo diversa disposizione, sono ordinatori. Gli arbitri possono peraltro assegnare alle parti termini anche a pena di decadenza.

ART. 10 - RISERVATEZZA DEGLI ARBITRI E DI ALTRI PROFESSIONISTI
ART. 10.1

Gli arbitri, arbitratori, periti e conciliatori sono obbligati a tenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali e a sottostare, in caso di violazione dell’obbligo suddetto, alle seguenti sanzioni:
a) cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera Arbitrale;
b) riduzione degli emolumenti o compensi dipendenti dall’incarico assunto, proporzionata alla gravità dell’infrazione.
Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale da essa dipendente sono altresì tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

ART. 10.2

I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti.

ART. 10.3

Il personale dipendente è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell’infrazione commessa.

ART. 11 - LA PRIMA UDIENZA E IL DEPOSITO PER LE SPESE
ART. 11.1

L’arbitro unico, ovvero il terzo arbitro, nella sua qualità di Presidente del collegio arbitrale, fissa l’udienza, alla quale invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. In detta riunione l’arbitro, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, dà atto a verbale dell’avvenuta costituzione dell’organo arbitrale ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.

ART. 11.2

La Segreteria annota sul registro di cui all’art. 2.1 del presente Regolamento la data della prima udienza.

ART. 11.3

Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Camera Arbitrale nel termine di cui all’art. 2.2 del presente Regolamento, l’arbitro, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda, dichiara l’assenza del Convenuto. Se rileva l’irregolarità della comunicazione, ne dispone l’immediato rinnovo.

ART. 11.4

Nella prima udienza, udite le parti, l’arbitro tenta di conciliarle; dell’eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 11.5

Sulla base del valore della controversia, e tenuto conto dell’eventuale opzione delle parti per un arbitrato semplificato, la Segreteria della Camera Arbitrale determina l’ammontare del deposito che le parti sono tenute a corrispondere a titolo di fondo spese e di anticipazione sugli onorari degli arbitri, e fissa alle parti un termine per provvedere al relativo versamento.

ART. 11.6

La prosecuzione del procedimento arbitrale può essere subordinata da parte della Segreteria della Camera Arbitrale al versamento di ulteriori depositi, al medesimo titolo, con provvedimento che determina la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte.

ART. 11.7

Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può chiedere all’altra parte di provvedere, fissandole un termine per il pagamento. Laddove il pagamento di quanto richiesto non dovesse essere effettuato da nessuna delle parti nel termine così fissato, ovvero nel caso in cui nessuna delle parti abbia versato l’importo richiesto, la Segreteria può sospendere il procedimento arbitrale, con provvedimento da comunicarsi alle parti e agli arbitri e da revocarsi una volta che sia stato successivamente verificato l’adempimento. Decorsi tre mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento di sospensione, senza che si sia successivamente provveduto al versamento di quanto richiesto, la Segreteria dichiara l’estinzione del procedimento.

ART. 12 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
ART. 12.1

L’intervento volontario di un terzo e la chiamata coatta del terzo in arbitrato sono ammessi secondo i presupposti e i limiti di cui all’art. 816 quinquies c.p.c..

ART. 12.2

Se una parte viene meno per morte o per altra causa, oppure se perde la capacità legale, gli arbitri devono assumere tutte le misure necessarie a garantire il contraddittorio e il procedimento arbitrale può essere sospeso. In caso di inerzia delle parti quanto alla prosecuzione del procedimento arbitrale, è applicabile l’art. 816 sexies c.p.c..

ART. 12.3

L’eccezione di incompetenza del Collegio arbitrale è soggetta alla disciplina di cui all’art. 817 c.p.c..

ART. 12.4

La competenza degli arbitri a conoscere dell’eccezione di compensazione formulata nel procedimento arbitrale è regolata dall’art. 817 bis c.p.c..

ART. 12.5

Qualora durante il procedimento arbitrale insorga una questione pregiudiziale di merito gli arbitri sono tenuti ad applicare l’art. 819 c.p.c..

ART. 12.6

. I casi di sospensione del procedimento arbitrale, al di fuori dei casi di cui al comma 12.2 del presente articolo e dell’art. 11.7 del presente Regolamento, sono solo quelli regolati dall’art. 819 bis c.p.c. e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo artt. 819 bis, co. 2 e 3, c.p.c..

ART. 12.7

I rapporti tra l’arbitrato e l’autorità giudiziaria sono regolati dall’art. 819 ter c.p.c..

ART. 13 - L’ISTRUZIONE PROBATORIA
ART. 13.1

Gli arbitri possono fissare una o più udienze per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. Le parti possono comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti da loro accreditati. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenti senza valida giustificazione, gli arbitri, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, possono procedere all’udienza.

ART. 13.2

Gli arbitri procedono all’assunzione dei mezzi di prova sia d’ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l’audizione. Se un teste non compare senza giustificato motivo, gli arbitri possono avvalersi di quanto previsto nell’art. 816 ter, co. 3, c.p.c. e richiedere al Presidente del Tribunale del luogo in cui vi è la sede dell’arbitrato che ne disponga la comparizione. In tal caso, il termine per la pronunzia del lodo resta sospeso dalla data della richiesta al Presidente del Tribunale fino alla data dell’udienza fissata per l’audizione della testimonianza o della successiva udienza a cui il procedimento sia stato eventualmente ulteriormente rinviato a causa della giustificata assenza del terzo.

ART. 13.3

Nel caso di nomina di un consulente tecnico, la Segreteria, su segnalazione degli arbitri, richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.

ART. 13.4

Chiusa l’istruttoria, gli arbitri invitano le parti a presentare eventuali memorie e possono fissare un’udienza per la discussione orale.

ART. 14 - LA PRONUNCIA DEGLI ARBITRI
ART. 14.1

Salvo diversa determinazione della Camera Arbitrale o accordo scritto delle parti, l’arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 240 giorni dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro, ovvero, in caso di più arbitri, dalla data dell’ultima accettazione. Il termine di cui sopra può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su domanda motivata dell’arbitro ovvero d’ufficio, quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 7.5 del presente Regolamento e all’art. 820 c.p.c., e, in qualsiasi caso su concorde richiesta delle parti. In tutti i casi in cui è ammessa, la proroga del termine può sempre essere richiesta dai difensori delle parti con la sola eccezione in cui tale potere risulti espressamente escluso dai poteri conferiti con il mandato alle liti.

ART. 14.2

La rilevanza del decorso del termine è soggetta alla disciplina di cui all’art. 821, co. 1, c.p.c.. 14.3. Se gli arbitri, a seguito della decadenza rilevata da una parte, accertano l’avvenuto decorso del termine per la pronuncia del lodo, il procedimento arbitrale è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 821, co. 2, c.p.c..

ART. 14.3

Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo – redatto per iscritto – deve dare atto che esso è stato deliberato in conferenza personale dall’intero collegio. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri due ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.

ART. 14.4

Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità e quali amichevoli compositori.

ART. 15 - IL DEPOSITO DEL LODO
ART. 15.1

Il lodo è depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Segreteria stessa, entro 10 giorni dalla pronuncia; la Segreteria della Camera Arbitrale annota sul registro di cui all’art. 2.1 la data del deposito del lodo.

ART. 15.2

Entro 10 giorni dalla data del deposito, la Segreteria provvede a dare comunicazione alle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta certificata, dell’avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo delle spese di procedimento.

ART. 15.3

Avvenuto il saldo delle spese del procedimento, la Segreteria comunica il lodo a ciascuna parte mediante trasmissione di un originale effettuata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.

ART. 16 - LE SPESE DELLA PROCEDURA E GLI ONORARI DEGLI ARBITRI
ART. 16.1

Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri sono determinati dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe di cui all’art. 19 del presente Regolamento; gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all’estensore della decisione o a quell’arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari accertamenti istruttori.

ART. 16.2

Al pagamento delle spese della procedura e degli onorari degli arbitri e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l’arbitro o gli arbitri indicano nel lodo a quale delle parti incomba l’onere del pagamento ovvero in quale proporzione esso debba essere ripartito, secondo la soccombenza. Ove durante il corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, spetta alla Camera Arbitrale liquidare le competenze dovute agli arbitri ed i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale.

ART. 16.3

Gli arbitri liquidano gli onorari ai difensori delle parti secondo la tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte, condannando se del caso la parte soccombente al rimborso o compensando discrezionalmente in tutto o in parte dette spese tra le parti.

ART. 16.4

Se gli arbitri, a seguito della decadenza rilevata da una parte, accertano l’avvenuto decorso del termine per la pronuncia del lodo, il procedimento arbitrale è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 821, co. 2, c.p.c..

ART. 16.5

Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo – redatto per iscritto – deve dare atto che esso è stato deliberato in conferenza personale dall’intero collegio. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri due ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.

ART. 16.6

Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità e quali amichevoli compositori.

ART. 17 - ARBITRATO SEMPLIFICATO
ART. 17.1

Esperito il tentativo di conciliazione, le parti possono concordemente richiedere, con dichiarazione sottoscritta dalle stesse personalmente, ovvero a mezzo di procuratori speciali ai quali sia stato espressamente conferito il relativo potere, che l’arbitrato si svolga in forma semplificata sulla base dei soli documenti dalle stesse prodotti, con espressa rinuncia ad avvalersi di ulteriori mezzi di prova.

ART. 17.2

Di tale opzione la Segreteria della Camera Arbitrale tiene conto ai fini della determinazione dell’ammontare del deposito di cui all’art. 11.5.

ART. 17.3

Nel caso di arbitrato semplificato, il termine per il deposito del lodo è di 180 giorni dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro, ovvero, in caso di più arbitri, dalla data dell’ultima accettazione.

ART. 17.4

All’Arbitrato semplificato si applicano tutte le norme del presente regolamento non incompatibili con questo articolo.

ART. 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROCEDURE INTERNAZIONALI
ART. 18.1

Alle procedure internazionali amministrate dalla Camera Arbitrale si applicano le norme del presente Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed in altre disposizioni del Regolamento.

ART. 18.2

Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.

ART. 18.3

La lingua in cui deve svolgersi l’arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri, tenendo conto delle circostanze del caso.

ART. 18.4

Le parti possono stabilire, anche in un momento successivo all’instaurazione del procedimento, purché entro la prima udienza, le norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

ART. 18.5

In tutti i casi gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio. Nelle procedure di arbitrato internazionale la Camera Arbitrale nomina, come Presidenti del collegio o arbitri unici, soggetti di nazionalità diversa da quella delle parti, salvo che le parti non si accordino per una diversa soluzione.

ART. 18.6

In caso di arbitrato internazionale, il lodo sarà redatto nella lingua dell’arbitrato individuata ai sensi dell’art.18.3 del presente Regolamento o in altra lingua eventualmente concordata dalle parti.